Descrizione
esclusivamente ai fini di Documento di identità e di riconoscimento (articolo 35 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.
La presente disposizione si applica fino al 31 gennaio 2027.
In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.
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Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026, 10:45